Prima scuola per Pet-Sitter dal 2008

Con Pedigree… o senza?

La vendita di animale d’affezione “di razza” è pratica diffusissima, regolata da una normativa specifica, il Dlgs. 30 /12/1992 n° 529 “Attuazione della Direttiva 91/174/CEE relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza”, norma poco conosciuta e mai pienamente applicata. Un recente parere espresso dalla Direzione Generale della sanità Animale e dei farmaci del Ministero della Salute ha fornito chiarimenti in merito che potrebbero avere notevoli ripercussioni sugli atti di compravendita di animali d’affezione in Italia.

In realtà nella direttiva sopradetta si parla di animali vivi (essendo stata formulata soprattutto per gli animali di interesse zootecnico), ma il parere ministeriale puntualizza che il Dlgs.529/92 trova applicazione anche con gli animali d’affezione.

Il punto cruciale è questo: secondo la normativa qualunque soggetto definito o dichiarato “di razza” può essere commercializzato come tale SOLO SE accompagnato dal pedigree; inoltre la riproduzione di detti animali deve avvenire secondo le norme stabilite, per ciascuna specie e razza, dai relativi disciplinari dei libri genealogici o registri anagrafici (art. 1 Dlgs 529/92). Per i trasgressori sono previste pesanti sanzioni (da 10.000.000 a 60.000.000 cifre espresse in lire perché la normativa è datata 1992).

 

OPSI

 

Una lettura rigorosa del decreto potrebbe portare a concludere che sia vietata la vendita di animali privi di pedigree. In realtà, TALE DIVIETO RISULTA LIMITATO AL CASO IN CUI GLI ANIMALI SIANO PRESENTATI COME “DI RAZZA”, ovvero identificabili dal punto di vista genealogico. Nulla si definisce, da parte della norma, in merito a meticci, incroci o comunque soggetti “non puri”. Ne deriva che, come precisato nel parere ministeriale, “la riproduzione e la vendita di cani e gatti senza pedigree NON SONO VIETATE, è tuttavia necessario che gli animali sprovvisti di pedigree siano CHIARAMENTE definiti incrocio, meticcio o simile a.., riportando l’indicazione della razza FENOTIPICAMENTE PREVALENTE”.

In pratica si dichiara che un animale può anche essere venduto senza pedigree ma non può essere classificato come appartenente ad una razza: questa precisazione, ovviamente, inciderà sul valore del soggetto, e, in alcuni casi, ne potrebbe condizionare il mercato.

Il Ministero ha quindi sollecitato a modificare le banche dati regionali.

Un sentenza della Corte di Cassazione (n° 3021/2014) ha statuito che l’inadempienza rimane soggetta alla disciplina prevista dagli art. 1490 e seguenti (Garanzia per vizi della cosa venduta). Bisogna evidenziare che la condotta addebitabile al venditore può essere valutata anche dal punto di vista penale, (art.515 C:P: frode nell’esercizio del commercio): si punisce chiunque che , nell’esercizio di un’attività commerciale, consegna all’acquirente una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

Rispondi